Onorevoli Colleghi! - Prima di analizzare nel dettaglio le disposizioni della presente proposta di legge, desideriamo ricordare che con l'espressione «governo delle attività cliniche» si intende più comunemente un programma di gestione e di miglioramento della qualità e dell'efficienza di un'attività medica, generalmente operata a livello di dipartimento di un'azienda sanitaria locale od ospedaliera. Il programma è primaria responsabilità del capo del dipartimento che, con l'aiuto di personale amministrativo, predispone e sottopone all'amministrazione dell'azienda un piano di azione triennale che mira, nell'ambito di un budget assegnato con ampia facoltà di spesa, a trattare il maggior numero possibile di casi e a garantire l'outcome del trattamento (ovvero dei parametri con cui valutare l'importanza dei risultati).
      Il programma di governo delle attività cliniche non può prescindere da una sistematica azione di aggiornamento del personale in tutte le sue forme, da un sistematico sostegno della cultura della qualità, da incentivi che premino la partecipazione del personale ai programmi di miglioramento della qualità e il conseguimento degli obiettivi prefissati.
      I vantaggi di un buon sistema di governo clinico sono numerosi, sia in termini indicatori di salute, sia in termini economici.
      Il conferimento governo clinico al collegio di direzione dell'azienda ha l'innegabile

 

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vantaggio di riportare la decisione in capo ai medici e, quindi, di ridurre l'atteggiamento economicistico oggi ampiamente lamentato in sanità e dovuto al fatto che la decisione è nelle mani del solo potere amministrativo.
      Per quanto riguarda in dettaglio il testo proposto, i princìpi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche, spettante alle regioni e al collegio di direzione dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera, sono dettati all'articolo 1.
      L'articolo 2 reca modifiche agli articoli 3 e 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1982, n. 502. Con le nuove disposizioni si prevede, innanzitutto, un maggiore coinvolgimento dei medici e dei dirigenti sanitari nel governo delle attività cliniche.
      Al comma 1 sono definiti gli organi dell'azienda: il direttore generale, il collegio di direzione e il collegio sindacale.
      Al comma 2 si prevede che il collegio di direzione formula parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza e che, in caso di pareri discordanti, le decisioni del direttore generale sono adottate con provvedimento motivato.
      Al comma 3 viene definita la composizione del collegio di direzione.
      L'articolo 3 modifica l'articolo 15-ter del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992, stabilendo che il conferimento degli incarichi di dirigente di struttura complessa del ruolo sanitario avviene esclusivamente previa selezione per avviso pubblico. A tale fine, è nominata una apposita commissione di valutazione, presieduta dal dirigente più anziano di ruolo e composta del direttore sanitario dell'azienda e da due dirigenti di struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, sorteggiati tra i dirigenti esterni all'azienda di riferimento. La commissione formula un giudizio motivato su ciascun candidato e, sulla base delle valutazioni effettuate, presenta al direttore generale la terna dei tre migliori candidati, indicando i punteggi ottenuti da ciascuno di essi. Il direttore generale assegna l'incarico seguendo la graduatoria elaborata dalla commissione.
      Infine, l'articolo 4 interviene in materia di pensionamento dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale compresi i direttori di struttura complessa. In particolare, è prevista la possibilità di rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.
      Il comma 2 del medesimo articolo dispone l'applicazione di tali disposizioni anche per il personale medico e sanitario universitario.
      Si ricorda, in proposito, che la legge n. 243 del 2004, di modifica del sistema previdenziale, prevede un sistema di incentivi al posticipo del pensionamento. In base a tale sistema, i lavoratori che maturano i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico hanno facoltà di chiedere la prosecuzione del rapporto di lavoro, rinunciando agli accrediti contributivi e percependo direttamente e integralmente la somma corrispondente a detti accrediti.
      Si ricorda, infine, che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano fin dal 2004 si è espressa in senso favorevole al rafforzamento della funzione del governo clinico nelle aziende sanitarie e ospedaliere, da sviluppare attraverso forme più incisive di partecipazione di tutti gli operatori.
 

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